DOCUMENTAZIONE
Marcatura e certificazioni
Le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.1996 devono possedere la marcatura “CE”.
Il costruttore rilascia altresì la Dichiarazione di conformità alle direttive europee e alle norme nazionali di applicazione delle stesse.
Istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso, in genere contenute in un libretto o un fascicolo appositamente predisposto, devono essere obbligatoriamente fornite con la macchina dal fabbricante o dal suo mandatario prima che la macchina sia immessa sul
mercato o sia messa in servizio.
Le istruzioni forniscono indicazioni per l’uso corretto della macchina e per la sua adeguata manutenzione e sono indispensabili per utilizzare in sicurezza la gru, pertanto devono essere portate a conoscenza del manovratore e devono essere tenute a disposizione in cantiere per la consultazione. In particolare le istruzioni per gli apparecchi di sollevamento fabbricati secondo le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto relative alle macchine (D.P.R.459/1996 e D.Lgs. 17/2010) devono contenere le informazioni relative:
a. alle caratteristiche tecniche (le tabelle dei carichi, le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e le caratteristiche delle guide e,
se necessario, la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre);
b. al contenuto del registro di controllo se non è fornito insieme alla macchina;
c. alle raccomandazioni per l’uso;
d. alle istruzioni necessarie per effettuare le prove prima della prima messa in funzione di macchine che non sono montate,
presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione;
e. se necessario, a un rapporto di prova che descriva dettagliatamente le prove statiche e dinamiche effettuate dal fabbricante o dal suo mandatario, o per suo conto (secondo il D.Lgs. 17/2010).
Registro di controllo
Questo documento, quando previsto, è da considerarsi parte integrante della macchina e deve accompagnare l’apparecchio per tutta la sua vita fino allo smantellamento finale; deve essere compilato e aggiornato a cura del datore di lavoro.
Il registro di controllo contiene l’elenco delle verifiche e dei controlli da effettuare sulla gru con le relative periodicità. Il
verificatore deve riportare in tabella la data della verifica, l’esito (le condizioni in cui si trova l’elemento sottoposto a verifica),
eventuali altre annotazioni e la propria firma. Per le gru costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e per quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di tali disposizioni legislative, sprovviste di registro di controllo, è opportuno che il datore di lavoro ne predisponga uno in base alle istruzioni del fabbricante o, in assenza di queste ultime, in base alle norme di buona tecnica.
In ogni caso è sempre opportuno tenere traccia degli interventi di manutenzione e controllo eseguiti.
Radiocomandi
Gli apparati radioelettrici di debole potenza, che impiegano frequenze di tipo collettivo senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, sono diventati di libero uso: gli apparati di cui si tratta
sono quelli corrispondenti alle raccomandazioni CEPT-ERC/REC 70-03. Pertanto, l’installazione, e l’uso, del radiocomando sulle gru non comporta la denuncia di inizio attività radioelettrica al Ministero dello Sviluppo Economico – Settore Comunicazioni e il pagamento del canone; inoltre, non è più necessaria la denuncia del possesso del radiocomando all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Qualora il radiocomando non sia stato previsto dal fabbricante della gru, la sua successiva installazione deve essere eseguita da un tecnico abilitato che certifica la corretta installazione, compresa l’esecuzione a regola d’arte dello schema di collegamento dell’unità ricevente con il quadro elettrico della gru, e rilascia la pertinente documentazione tecnica; occorre precisare che, in genere, l’installazione del radiocomando non costituisce nuova immissione sul mercato o nuova messa in servizio, per le quali è necessario attivare una nuova procedura di certificazione, perché non altera la funzionalità della gru, non modifica le caratteristiche dei comandi, non modifica le modalità e i limiti di utilizzo della gru. È opportuno che tutta la
documentazione inerente al radiocomando sia tenuta a disposizione dei funzionari incaricati di eseguire le verifiche periodiche della gru; l’elenco non esaustivo dei documenti pertinenti il radiocomando è il seguente:
• Dichiarazione di conformità “CE”.
• Dichiarazione di corretta installazione di cui sopra.
• Schema di collegamento.
• Istruzioni per l’uso.
Rischio scariche atmosferiche
In base alle vigenti disposizioni legislative, le strutture metalliche installate all’aperto, quali gru, ponteggi e simili, di notevoli dimensioni, devono essere protette contro i fulmini.
Secondo l’art. 39 del DPR 547/55, infatti: “Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni, situati all’aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche”.
Come noto, al fine di dare un significato appropriato alle “notevoli dimensioni” occorre valutare il rischio di fulminazione della struttura metallica. Le dimensioni sono notevoli quando il rischio di fulminazione supera il rischio ritenuto tollerabile dalle norme di buona tecnica. Fin’ora, per stabilire se una struttura metallica richiedeva la protezione, si utilizzava la procedura semplificata di cui all’appendice G della norma CEI 81-1. Con l’entrata in vigore delle norme EN 62305 (CEI 81-10) tale procedura è abrogata e occorre pertanto effettuare il calcolo del rischio complesso secondo le nuove norme per stabilire se occorre proteggere e denunciare, ai sensi del DPR 462/01, le strutture metalliche. Quando è necessaria la protezione contro i fulmini La protezione contro i fulmini comporta l’applicazione delle norme CEI 81-10, con complicazioni tecniche e pratiche.
È quindi consigliabile effettuare tale protezione solo quando è effettivamente necessaria (struttura di notevoli dimensioni), anche per evitare inutili procedure burocratiche (denuncia ai sensi del DPR 462/01). Per stabilire se la struttura è di notevoli dimensioni, occorre effettuare l’analisi del rischio secondo la norma CEI 81-10/2. Se il rischio calcolato (R) è inferiore a quello tollerato dalla norma (Rt = 10-5), la struttura non è da considerare di notevoli dimensioni (struttura autoprotetta).
Quando il rischio calcolato supera quello ammesso dalla norma, la struttura va considerata di notevoli dimensioni e deve essere protetta contro i fulmini, secondo quanto stabilito dalla norma CEI 81-10. Ponteggi, gru e DPR 462/01 L’entrata in vigore di DPR 462/01 ha modificato, come noto, le procedure di omologazione e verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. (TNE 4/02) Il DPR 462/01 ha abrogato il modello A con il quale si trasmetteva la denuncia all’Ispesl, ma
non ha modificato l’art. 39 del DPR 547/55 che indica la necessità di proteggere le strutture metalliche di notevoli dimensioni. Se il ponteggio o la gru sono autoprotetti e quindi non sono di notevoli dimensioni, non occorre fare nulla. Se, invece, il ponteggio e la gru richiedono un impianto di protezione, occorre inviare, entro 30 giorni dalla messa in servizio della struttura, copia della dichiarazione di conformità relativa all’impianto di protezione (priva di allegati) all’Asl/Arpa ed all’Ispesl territorialmente competenti per adempiere all’obbligo di denuncia ed incaricare, ogni 2 anni, l’Asl, l’Arpa, o un organismo abilitato per le verifiche periodiche. È compito del tecnico elettricista (o progettista) analizzare il rischio (con documentazione tecnica consegnata all’impresa che ha commissionato la verifica) e valutare se la struttura (gru) è autoprotetta, oppure se necessita di regolare impianto di messa a terra.
CONTROLLI E VERIFICHE
Fermo restando l’obbligo di installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature in conformità alle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante, il datore di lavoro deve provvedere affinché personale competente sottoponga la gru:
• a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in
un nuovo cantiere, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; e, qualora la macchina possa essere soggetta a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose,
• a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dal costruttore o alle norme di
buona tecnica;
• a interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza; è necessario che oltre al registro di controllo, siano conservati anche altri eventuali documenti che attestino gli avvenuti controlli (ad esempio, verbali).
Il controllo iniziale e quello effettuato dopo ogni montaggio sono, in genere, eseguiti dal tecnico addetto al montaggio della ditta incaricata dello stesso che rilascia la cosiddetta “dichiarazione di corretto montaggio in conformità alle istruzioni d’uso”: affinché tale documento possa rispondere alle previsioni del comma 9 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 è necessario che dallo stesso si evincano i risultati dei controlli. Qualora l’addetto al montaggio non fornisca tale documento il datore di lavoro dovrà provvedere affinché una persona competente esegua tutti i controlli necessari. La gru a torre è un apparecchio di sollevamento con portata superiore ai 200 kg pertanto, oltre che ai controlli citati nel precedente punto elenco, deve essere sottoposta anche a verifiche periodiche da parte di INAIL e ASL o ARPA o soggetti pubblici o privati abilitati, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la periodicità stabilita dall’allegato VII del D.Lgs. 81/2008. In base a tale allegato, la gru a torre impiegata nel settore delle costruzioni deve essere sottoposta a verifica periodica annuale.
Ulteriori indicazioni in merito sono presenti nel capitolo I “Le macchine e le norme”.
Il Decreto Ministeriale sopra citato prevede inoltre che sia eseguita una indagine supplementare per le gru messe in servizio da più di 20 anni; tale indagine è finalizzata ad individuare eventuali difetti o anomalie che si siano prodotte durante l’uso della gru, a stabilire la vita residua della macchina, ossia il tempo in cui la macchina potrà operare in condizioni di sicurezza, e a indicare eventuali nuove portate nominali.
In base all’allegato VI del D.Lgs. 81/2008 le funi e catene della gru devono essere sottoposte a verifiche almeno trimestrali,
salvo diversa indicazione del fabbricante, effettuate da personale adeguatamente formato che riporta l’esito della verifica nel registro di controllo.